Salerno, Celano (Forza Italia) al Commissario: annullamento appalto per la gestione del servizio di nido e micronido
Richiesta di annullamento in autotutela del bando relativo all’appalto per la gestione del servizio di nido e micronido comunale – Lotti I e II
Egregio Commissario Prefettizio,
il sottoscritto Roberto Celano, nella qualità di Segretario Provinciale di Forza Italia Salerno, intende sottoporre alla Sua attenzione rilevanti profili di illegittimità concernenti il bando relativo all’appalto per la gestione del servizio di nido e micronido comunale – Lotti I e II, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Le criticità attengono specificamente ai punti 3.1 e 3.2 del disciplinare, laddove la qualità organizzativa viene valutata sulla base di elementi riferiti al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e non, come imposto dai principi consolidati dell’ordinamento e dalla giurisprudenza amministrativa, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In particolare, i criteri contestati riguardano:
• la capacità di collaborare con il sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali pubblici attraverso protocolli d’intesa stipulati nel triennio precedente la pubblicazione del bando;
• la formazione realizzata dal concorrente per il personale impiegato in servizi analoghi nel triennio antecedente la pubblicazione del bando stesso.
Tali criteri risultano gravemente lesivi dei principi di concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e massima partecipazione, sanciti dall’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023, poiché introducono un limite temporale irragionevole ed arbitrario, idoneo a favorire operatori già radicati nel contesto locale, restringendo di fatto l’accesso al mercato.
Pur qualora, per avventura, si ritenesse che non trovi nella specie applicazione il principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura aperta, ciò non esime la Stazione Appaltante dal rigoroso rispetto dei principi generali di imparzialità e tutela della concorrenza, che risultano invece sostanzialmente elusi attraverso criteri confezionati in modo tale da attribuire un vantaggio competitivo ad operatori predeterminati.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è costante e inequivoca.
Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 17 giugno 2016 n. 2689, ha affermato che:
“la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti alla categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento”.
Ancora più chiaramente, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 26 novembre 2020 n. 7438, ha ribadito che:
“il possesso dei requisiti di partecipazione va, di necessità ed in via di principio, ancorato non già al momento di indizione della gara, ma alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, poiché diversamente si determinerebbe una abusiva compromissione della più ampia facoltà di partecipazione”.
Tale principio è stato esteso espressamente anche ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 1 giugno 2022 n. 4492, che ha ritenuto illegittimi criteri suscettibili di incidere in maniera determinante sull’aggiudicazione della gara.
Appare dunque evidente come i criteri previsti dal disciplinare si pongano in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost., oltre che con i principi eurounitari di libera concorrenza e non discriminazione.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte censurato i cosiddetti “bandi cuciti su misura”, ossia costruiti mediante clausole discriminatorie o pretestuose tali da restringere artificiosamente la platea dei concorrenti, favorendo soggetti già operanti in uno specifico contesto territoriale o gestionale.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede formalmente che l’Amministrazione proceda all’annullamento in autotutela del bando in oggetto, con conseguente revisione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e concorrenza.
Si confida in un tempestivo intervento volto a prevenire contenziosi amministrativi e ad assicurare la regolarità della procedura di gara nell’interesse pubblico e della collettività.





